Titolo III

Art. 20

Requisiti formali di istituzione

In vigore dal 10 ago 1997
1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.
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