Titolo III
Art. 17
Contenuto dell'istanza
In vigore dal 10 ago 1997
1. L'istanza deve riportare, nell'ordine indicato, quanto di seguito specificato:
a) denominazione e sede della società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristiche generali;
d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensione da istituire;
e) elencazione dei documenti allegati.
2. All'istanza va allegata copia del verbale della riunione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal presidente dell'organo di controllo della società che intende istituire il fondo pensione, nella quale l'organo amministrativo della società istante ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sulla base dei documenti di cui all', commi 2 e 3 del presente decreto.
3. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell'incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-17