Titolo II
Art. 13
Iscrizione alle sezioni speciali dell'albo
In vigore dal 10 ago 1997
1. Sulla base della comunicazione di cui al precedente , nonché dell'acquisizione della certificazione di cui all', comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo in una delle sezioni speciali dell'albo previsto dall', comma 6, del medesimo decreto legislativo, previa verifica dell'appartenenza al campo di applicazione dello stesso.
L'iscrizione costituisce il presupposto per l'assoggettamento delle forme pensionistiche diverse da quelle di cui all', comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai controlli della commissione di vigilanza previsti dall', comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'. La commissione comunica altresì alle medesime autorità l'avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all'albo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-13