Titolo II

Art. 12

Comunicazione alla commissione di vigilanza

In vigore dal 10 ago 1997
1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente , in attuazione dell'obbligo loro imposto dall', comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione di vigilanza un'apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante: a) la denominazione, la sede e il codice fiscale della forma pensionistica b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda; c) l'elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l'indicazione delle generalità complete. 2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all', comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni: la copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo di amministrazione e del presidente dell'organo di controllo, nella quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come richiesto dal successivo , sulla base della documentazione prevista all', commi 2 e 3; una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche, nonché, a completamento della documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall', comma 2; le modifiche apportate allo statuto e all'eventuale regolamento di attuazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica della forma giuridica e la trasformazione da fondo interno di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all' del decreto legislativo n. 124 del 1993, in quanto compatibili. 3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993. 4. La commissione di vigilanza richiede l'invio della seguente documentazione, ad integrazione di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari tipologie di fondi pensione: a) fonti istitutive; b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti; c) convenzioni di gestione delle risorse.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-12

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