Titolo III
Art. 16
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
In vigore dal 10 ago 1997
1. I soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante legale. Copia, in carta semplice, della predetta istanza va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento, copia della predetta istanza e della documentazione ad essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza sui soggetti istanti.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-16