Titolo III
Art. 19
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
In vigore dal 10 ago 1997
1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all', comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all', comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente comunicazione all'autorità di vigilanza sul soggetto istante.
3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all' del presente decreto, corredata della documentazione di cui all' del decreto stesso, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con l'autorità di vigilanza del soggetto istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro.
6. Ai fini del procedimento del rilascio dell'autorizzazione l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.
I responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-19