Titolo III
Art. 22
Entrata in vigore
In vigore dal 10 ago 1997
1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 1997
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-22