Titolo I
Art. 9
Procedure per la concessione dell'autorizzazione
In vigore dal 10 ago 1997
1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui all', comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.
2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso, lo statuto e l'eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il parere di cui all', comma 3, del medesimo decreto.
3. Ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ritenga necessario un supplemento istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l'istruttoria e rimette al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ove non sia necesario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere della commissione di vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell'istanza di cui all', corredata della documentazione di cui all', comma 1, nonché del parere della commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione all'esercizio dell'attività ovvero nega l'autorizzazione con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione che abbia avanzato la richiesta di cui all', il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in una con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, emana, ai sensi dell', comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
6. Ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la divisione VIII della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.
Il responsabile del procedimento è il dirigente della medesima divisione.
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
Storico versioni
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