Titolo I

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 ago 1997
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che, ai sensi dell', comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso; Visto l', comma 6, del predetto decreto legislativo; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l'esigenza di prevedere, con riferimento alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli; Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo; Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell' della citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare; Considerato, altresì, che il settore della previdenza complementare è in fase iniziale e che, pertanto, per consentirne l'effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l'area da cui attingere soggetti comunque in grado di concorrere ad un'adeguata amministrazione dei fondi pensione; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri - a norma dell', comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-1

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