Titolo I

Art. 5

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

In vigore dal 10 ago 1997
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, va presentata, o inviata a mezzo raccomanda a.r., al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un'istanza, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione. 2. Copia, in carta semplice, della predetta istanza e della allegata documentazione va inviata contestualmente alla commissione di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1997-01-14;211#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo