Capo II
Art. 14
In vigore dal 17 set 1996
1. Gli enti devono informare il pubblico della mancata certificazione del rendiconto della gestione ovvero, nel caso di consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, del bilancio approvato. I medesimi devono altresì informare il pubblico di tutti quei fatti che si verificano nella loro sfera di attività i quali, incidendo sulla continuità e sulla regolarità della gestione degli enti stessi, se resi pubblici possono influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli quotati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere senza indugio comunicate alla CONSOB e messe a disposizione del pubblico mediante invio di un comunicato:
a) all'organo competente di mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.
3. Ove il comunicato debba essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i titoli dell'ente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere portato a conoscenza della CONSOB almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso.
4. Successivamente alla messa a disposizione del pubblico del comunicato di cui ai commi precedenti, la CONSOB può richiedere all'ente la diffusione, con le modalità di cui al comma 2, di una nota contenente informazioni supplementari.
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