Capo II
Art. 9
In vigore dal 17 set 1996
1. Gli enti devono predisporre, per l'ammissione a quotazione, una nota informativa contenente le notizie che, a seconda delle caratteristiche dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la continuità e la regolarità della gestione degli enti, nonché i diritti connessi con i titoli stessi.
2. La nota informativa deve contenere, almeno, informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attività ed il patrimonio dell'emittente; sugli investimenti a cui è finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche dei titoli e sull'ammissione a quotazione. Alla nota informativa devono essere allegati la delibera di emissione, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonché la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio.
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la CONSOB può richiedere l'integrazione della nota informativa con ulteriori dati e notizie.
4. Gli obblighi di informazione di cui al comma 2 incombono sui redattori della nota per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nella nota ciascuno dei redattori assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza, nonché di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.
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