Capo II

Art. 12

In vigore dal 17 set 1996
1. Gli enti che presentino domanda di ammissione a quotazione dei propri titoli ai sensi dell' possono chiedere altresì che la CONSOB deliberi l'ammissione dei titoli contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico qualora assumano l'impegno di: a) comunicare alla CONSOB la direzione del consorzio di collocamento ed i risultati dell'offerta pubblica, entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti; b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento. 2. L'ammissione a quotazione decorre dal momento in cui viene realizzata la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico, entro e non oltre novanta giorni dalla delibera di cui al comma 1.
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