Capo II

Art. 15

In vigore dal 17 set 1996
1. Gli enti devono informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sulla determinazione delle cedole per i prestiti a tasso variabile, sul rimborso del prestito nonché sull'esercizio di eventuali diritti di conversione o di utilizzo dei buoni di acquisto o di sottoscrizione. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere messe a disposizione del pubblico in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa.
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