Capo II

Art. 19

In vigore dal 17 set 1996
1. La richiesta e la quotazione dei titoli previsti dal presente decreto sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto, corrispettivo o contributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 agosto 1996 Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall', comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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