Capo II

Art. 17

In vigore dal 17 set 1996
1. La CONSOB, al solo fine di assicurare la regolarità del mercato dei titoli e la corretta formazione del prezzo dei titoli negoziati, sentito il rappresentante legale dell'ente, può richiedere che gli enti rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie relativi a fatti idonei ad incidere sulla continuità e regolarità della gestione degli enti stessi. La CONSOB, in caso di inottemperanza, sentito il Ministero dell'interno, può provvedervi direttamente. 2. La CONSOB, per le medesime finalità indicate nel comma 1, può assumere informazioni dal legale rappresentante dell'ente nonché dall'organo di revisione economico-finanziaria e dalla società di revisione di cui all', comma 1; può, altresì, rendere pubblico il fatto che l'ente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-08-08;457#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo