Capo II
Art. 7
In vigore dal 17 set 1996
1. Possono essere ammessi a quotazione i titoli emessi dagli enti in possesso dei seguenti requisiti:
a) per i soggetti indicati nell', comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo;
b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
2. Per l'ammissione a quotazione i titoli devono avere i seguenti requisiti:
a) libera trasferibilità;
b) idoneità ad essere oggetto di liquidazione di borsa;
c) essere emessi a fronte di un prestito il cui
ammontare residuo sia non inferiore a cinque miliardi di lire;
d) avere una sufficiente diffusione all'atto dell'ammissione alla quotazione, che si presume realizzata quando gli stessi siano ripartiti, per almeno il venticinque per cento dell'ammontare del prestito, tra un numero di obbligazionisti non inferiore a duecento.
3. I titoli convertibili in azioni o con warrant possono essere ammessi a quotazione a condizione che le azioni attribuibili in conversione o quelle di compendio siano precedentemente o contestualmente ammesse alla quotazione ufficiale.
4. La condizione di cui al comma 3 è derogabile qualora l'ente si impegni a porre in essere una costante diffusione di informazioni relative alla società emittente le azioni di conversione o di compendio, in modo tale da consentire ai portatori di titoli una adeguata valutazione dell'investimento.
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