Capo I
Art. 1
In vigore dal 17 set 1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Visto il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari di enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 778563 del 3 luglio 1996);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-08-08;457#art-1