Capo II
Art. 11
In vigore dal 17 set 1996
1. Con la delibera di ammissione a quotazione la CONSOB rilascia il nulla-osta al deposito della nota informativa o della nota informativa sintetica presso il proprio archivio prospetti e stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, subordinata alla diffusione di un comunicato, da inviarsi ad almeno due agenzie di stampa e all'organo competente di mercato, recante la notizia dell'avvenuto deposito e della avvenuta ammissione a quotazione dei titoli.
2. Contestualmente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1 la nota informativa deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso le sedi dell'organo competente di mercato, nonché presso la sede dell'ente, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.
Storico versioni
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