Capo II
Art. 13
In vigore dal 17 set 1996
1. Per i soggetti indicati nell', comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
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