Capo II

Art. 18

In vigore dal 17 set 1996
1. La CONSOB può disporre la sospensione ovvero, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dei titoli dalla quotazione allorchè accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'. 2. La CONSOB può altresì disporre la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli: a) quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio; b) in caso di prolungata carenza di negoziazione; c) in caso di mancata certificazione, da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, dei rendiconti di due gestioni consecutive relativamente ai soggetti di cui all', comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, ovvero in caso di mancata certificazione, da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci degli ultimi due esercizi relativamente ai consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale; d) in altri casi di particolare gravità. 3. La CONSOB, sentito l'organo competente di mercato, può altresì disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di tutela del pubblico risparmio: a) se la regolarità del mercato del titolo stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se l'andamento irregolare del titolo sia indice di pericolo per il pubblico risparmio; b) se reputa che, a causa di altre circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale titolo. 4. La sospensione dalla quotazione di un titolo non può avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi per l'adozione del provvedimento, la CONSOB delibera, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dalla quotazione del titolo. 5. La CONSOB trasmette copia dei provvedimenti di ammissione, sospensione e revoca al Ministero dell'interno.
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