Art. 8

Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica

In vigore dal 25 lug 1996
1. È riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica un allevamento in cui: a) nel corso degli ultimi due anni non è stato evidenziato e confermato alcun caso nè clinico nè anatomopatologico di leucosi bovina enzootica; b) negli ultimi dodici mesi tutti i bovini e i bufalini di età superiore ad un anno sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, ad un intervallo di almeno quattro mesi; c) i capi eventualmente introdotti nell'allevamento siano scortati da certificato sanitario comprovante che provengono da un allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi del presente regolamento, e che sono stati sottoposti con esito negativo ad esame sierologico ufficiale nei trenta giorni precedenti il carico; negli allevamenti sotto controllo possono essere introdotti solo soggetti provenienti da allevamenti indenni. 2. La qualifica di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica è mantenuta se non si riscontrano segni clinici o anatomopatologici riferibili alla presenza di leucosi bovina enzootica e tutti i capi di età superiore a dodici mesi reagiscono negativamente ad un controllo sierologico effettuato con cadenza annuale. 3. Le regioni e le province autonome, valutata la situazione epidemiologica del territorio di competenza, previa approvazione del piano attuativo da parte del Ministero della sanità, possono stabilire diversa periodicità per il mantenimento della qualifica prevedendo comunque almeno un accertamento ogni tre anni e previa attivazione di specifici piani di sorveglianza.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-8

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