Art. 9
Attestazione sanitaria per allevamenti
In vigore dal 25 lug 1996
1. Per gli allevamenti riconosciuti "indenni" il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, a richiesta degli interessati, rilascia una apposita attestazione di "Allevamento bovino o bufalino indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato". Tale attestazione ha validità di un anno.
2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica, per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica o per i prodotti da essi derivati.
3. L'unità sanitaria locale competente per territorio dispone periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, affinché sia garantito il rispetto del presente regolamento.
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