Art. 11
Province indenni da leucosi bovina enzootica
In vigore dal 25 lug 1996
1. Il Ministro della sanità su richiesta delle amministrazioni regionali può dichiarare indenne da leucosi bovina enzootica il territorio delle singole province in cui:
a) tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e almeno il 99,8% degli allevamenti bovini o bufalini sono indenni da leucosi bovina enzootica; oppure:
b) nel corso degli ultimi tre anni non è stato denunciato e confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica; e:
1) nel corso degli ultimi due anni i controlli sierologici ufficiali su base casuale praticati su tutto il territorio, effettuati in almeno il 10% degli allevamenti su tutti gli animali di età superiore a 24 mesi, abbiano dato esito negativo; e:
2) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico ufficiale, almeno una volta.
2. Per gli anni 1995 e 1996, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto, avendo comunque controllato tutti gli allevamenti esistenti sul territorio, è sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.
3. La qualifica è mantenuta quando, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al comma 1:
a) ogni anno, un sondaggio a campione randomizzato, che assicuri un tasso di probabilità del 99,8%, dimostri che meno dello 0,2% degli allevamenti è stato infettato; oppure:
b) ogni anno il 20% degli animali di età superiore a 24 mesi sia sottoposto a controllo ufficiale con esito negativo e sono soddisfatti i requisiti previsti all'.
4. Se la leucosi bovina enzootica è stata diagnosticata in più dello 0,2% degli allevamenti di una provincia, la qualifica di territorio indenne viene sospesa. Detta qualifica può essere ripristinata se gli esami ufficiali praticati nel corso di 12 mesi in almeno il 20% degli allevamenti su tutti i bovini e bufalini di età superiore a 24 mesi, danno esito negativo, oltre quanto previsto al successivo , comma 1.
5. Il Ministro della sanità può dichiarare una regione indenne da leucosi bovina enzootica solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-11