Art. 7
Provvedimenti
In vigore dal 25 lug 1996
1. Un allevamento bovino o bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.
2. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:
a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;
b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini o bufalini infetti;
c) esclusione dalla monta dei bovini o bufalini infetti;
d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche e delle bufale infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli o agli annutoli;
e) obbligo di bollire il latte delle vacche e bufale infette destinato all'alimentazione dei vitelli e degli annutoli;
f) è vietato qualsiasi movimento di bovini o bufalini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso da rilasciarsi ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria;
g) dopo l'isolamento di cui al punto a) gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o comunque conformemente alle norme emanate dal Ministero della sanità.
3. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, abbattuti tutti i capi sieropositivi, i restanti risultino negativi a due prove come previsto dal punto b) dell', la prima delle quali da effettuarsi non prima di quattro mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.
4. I bovini e bufalini riconosciuti infetti di leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti sotto il controllo ufficiale entro trenta giorni dalla notifica ufficiale; tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi, quando il tasso di infezione nell'azienda sia pari o superiore al 30%. Si possono concedere ulteriori proroghe del tempo di abbattimento per esigenze particolari, sulla base di piani aziendali di controllo e risanamento formalmente approvati dal competente servizio veterinario. Nel caso di proroghe oltre i suindicati termini di trenta giorni o di dodici mesi, non compete al proprietario degli animali infetti l'indennità di abbattimento di cui al successivo . Comunque tali capi devono essere abbattuti entro il 1997.
5. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti.
6. Qualora venga diagnosticata la presenza della leucosi bovina enzootica in capi che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, l'unità sanitaria locale competente dispone l'attivazione di una indagine epidemiologica ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
7. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, l'autorità veterinaria competente per territorio dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione; devono essere altresì effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-7