Art. 15

Indennità di abbattimento

In vigore dal 31 dic 1997
1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, è corrisposta l'indennità prevista dall' della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina. 2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall', comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo. 3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità. 4. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-15

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