Art. 12
Sospensione e revoca delle qualifiche
In vigore dal 25 lug 1996
1. Nei casi in cui in un allevamento riconociuto in precedenza indenne da leucosi bovina enzootica un animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, la unità sanitaria locale competente per territorio provvede a sospemdere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca o bufala, l'eventuale vitello o annutolo, devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste nel presente regolamento per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello o annutolo sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione della unità sanitaria locale per territorio;
b) gli altri animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno tre mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello o annutolo;
c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera b).
2. L'attestazione di cui all' del presente regolamento perde la sua validità nel caso in cui negli allevamenti vengano introdotti bovini o bufalini senza i requisiti previsti dall', comma 1, lettera c).
3. L'attestazione di cui all' del presente regolamento perde la sua validità se gli animali entrano in contatto con bovini o bufalini non indenni da leucosi bovina enzootica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-12