Art. 13
Scambi di animali
In vigore dal 25 lug 1996
1. I bovini e i bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere oggetto di scambio tra aziende site nel territorio italiano, se:
a) provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica, oltre che da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
b) oltre ai requisiti indicati nella precedente lettera a), se sono di età superiore ai dodici mesi hanno reagito negativamente ad un esame individuale ufficiale effettuato non oltre trenta giorni prima del carico.
2. I bovini e i bufalini di età inferiore a dodici mesi destinati esclusivamente agli allevamenti da ingrasso non sono soggetti, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, ai requisiti indicati alle lettere a) e b) di cui al comma 1.
3. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di "Indenne da leucosi bovina enzootica", da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione di una prova sierologica nei trenta giorni antecedenti il carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-13