Art. 18

Pianificazione nazionale regionale

In vigore dal 25 lug 1996
1. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica gli obiettivi da raggiungere e le risorse disponibili, adotta un piano triennale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica e individua la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la verifica dell'attività svolta. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico di supporto alle azioni del piano e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e alla programmazione delle attività. Il piano deve essere oggetto di un aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanità si avvale del centro nazionale di referenza per lo studio e la la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, di cui al decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991 e del centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica di cui all'. 2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui al comma 1.
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