Art. 17
Competenze esecutive
In vigore dal 31 dic 1997
1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono:
a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;
b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.
3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-17