Art. 6
Animali infetti
In vigore dal 25 lug 1996
1. Un bovino o un bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica quando risulti positivo ad uno degli esami sierologici indicati nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento.
2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario della unità sanitaria locale che ha operato l'accertamento notifica l'episodio infettivo a quella di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero la unità sanitaria locale inoltra immediato avviso all'assessorato regionale alla sanità e al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.
3. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso i macelli ed i locali di macellazione pubblici e privati, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato, devono:
a) svolgere indagini per conoscere il comune e la località in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale nonché il nome e cognome del proprietario di tale allevamento;
b) inviare idonei campioni di materiale patologico all'istituto zooprofilattico di competenza o al centro di referenza nazionale per l'esame istologico di cui al punto C dell'allegato tecnico al presente regolamento, o per altri tipi di esame utili per la diagnosi di leucosi bovina enzootica. Nell'eventualità che sia l'istituto zooprofilattico ad eseguire l'esame istologico, lo stesso deve segnalare periodicamente al centro di referenza i casi positivi riscontrati;
c) segnalare ufficialmente il caso alla unità sanitaria locale competente per territorio.
4. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi bovina enzootica devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio.
5. La unità sanitaria locale competente, qualora l'animale sospetto provenga da allevamento da riproduzione, provvede a svolgervi le opportune indagini sierologiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-6