Art. 4
Identificazione
In vigore dal 25 lug 1996
1. Il codice di identificazione dei bovini e dei bufalini, unitamente agli altri dati previsti, deve essere riportato nelle singole schede di allevamento (Modello 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. I capi non ancora sotto controllo devono essere contrassegnati in base alle norme in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-05-02;358#art-4