Art. 3

O b b l i g h i

In vigore dal 25 lug 1996
1. L'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini, è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. È cura del direttore generale della unità sanitaria locale accantonare i fondi relativi. 2. L' della ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 è così modificato: "All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell' del vigente regolamento di polizia veterinaria, viene aggiunta la leucosi bovina enzootica sia nella sua forma tumorale e sia nella forma di positività sierologica". 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro il 1997 la qualifica sanitaria prevista dal presente regolamento. Tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini e bufalini devono essere altresì identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento o all'azienda di provenienza dei singoli. 4. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento ai sensi del presente regolamento è vietata l'introduzione di bovini e bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica e che sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per la leucosi bovina enzootica effettuato da non oltre trenta giorni. 5. Nei casi in cui siano da effettuare prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdite di sangue, anche per operazioni di contenimento, su animali della specie bovina e bufalina, si devono utilizzare, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate. 6. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini o bufalini devono notificare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonché la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare entro otto giorni la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica. 7. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.
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