Art. 11
Controlli e verifiche
In vigore dal 17 nov 1995
1. Alla scadenza dei termini prescritti per ciascun obiettivo descritto nell'accordo, il responsabile del procedimento riferisce sullo stato di attuazione all'Unità di coordinamento, inviando contestualmente copia del referto all'amministrazione od ente di appartenenza per l'eventuale erogazione dei correlati contributi e per l'assolvimento degli eventuali adempimenti di competenza.
2. La relazione deve contenere:
a) l'attestazione del raggiungimento dell'obiettivo programmato in termini di quantità, qualità, e valore, ovvero i motivi che non l'hanno consentito;
b) l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico alla realizzazione del programma secondo le modalità ed il cronogramma previsto nell'accordo, nonché l'eventuale proposta di iniziative da assumere al fine di superare l'ostacolo medesimo.
3. La vigilanza ed il controllo sull'esatta, completa e tempestiva realizzazione delle iniziative di cui all' sono esercitati secondo le competenze e le procedure in vigore nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente partecipante.
4. L'Unità preposta al coordinamento può disporre ed effettuare in ogni momento accertamenti diretti, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni, in ordine allo stato di attuazione dell'accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-11