Art. 8

Responsabile del procedimento

In vigore dal 17 nov 1995
1. Per ciascun obiettivo o programma di ricerca è individuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il responsabile del procedimento all'interno di ciascuna amministrazione ed ente partecipante. Nello stesso termine, la designazione del responsabile del procedimento è comunicata all'Unità preposta al coordinamento di cui al successivo ed agli altri partecipanti all'accordo. 2. Il responsabile del procedimento ha il compito: a) di seguire la realizzazione del programma di promuovere ogni ulteriore fase necessaria per la sua completa attuazione; b) di fornire, di propria iniziativa o su richiesta, all'Unità preposta al coordinamento, di cui al successivo , ogni informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del programma. 3. Per la gestione dei fondi occorrenti possono essere disposte aperture di credito a favore di un unico funzionario delegato, da individuarsi tra i dipendenti di una delle amministrazioni statali partecipanti al programma, che renderà il conto ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-8

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