Art. 9
Unità di coordinamento
In vigore dal 17 nov 1995
1. Per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione dell'accordo di programma, il Ministro istituisce, con proprio decreto, una apposita struttura a carattere transitorio, denominata "Unità di coordinamento", determinandone la composizione tra i dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonché le relative competenze.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-9