Art. 9

Unità di coordinamento

In vigore dal 17 nov 1995
1. Per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione dell'accordo di programma, il Ministro istituisce, con proprio decreto, una apposita struttura a carattere transitorio, denominata "Unità di coordinamento", determinandone la composizione tra i dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonché le relative competenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo