Art. 13
Modificazioni e integrazioni dell'accordo
In vigore dal 17 nov 1995
1. Le eventuali modificazioni nell'oggetto o nei contenuti dell'accordo di programma sono apportate, previo consenso unanime dei partecipanti, su proposta delle Unità di coordinamento, solo qualora intervengano circostanze obiettive, indipendenti dalla volontà delle parti, che rendano del tutto o in parte impossibile o inopportuna l'attuazione di uno degli obiettivi previsti.
2. L'accordo di programma può essere integrato sulla base di ulteriori obiettivi definibili entro il medesimo programma di ricerca, purchè sia assicurata la relativa copertura finanziaria, alla quale possono concorrere le eventuali risorse recuperate con la ridefinizione degli interventi di cui al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-13