Art. 14

Durata dell'accordo

In vigore dal 17 nov 1995
1. L'accordo di programma fissa la propria validità nel tempo necessario alla realizzazione dei programmi previsti determinando la data d'inizio e di scadenza, nonché i termini per l'esercizio delle attività di chiusura della gestione.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-14

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