Art. 12
Inadempienze
In vigore dal 17 nov 1995
1. Qualora dalle attività di referto, verifica e controllo di cui ai precedenti articoli emergano inadempimenti o ritardi rispetto agli impegni assunti con l'accordo di programma, l'Unità preposta al coordinamento invita il soggetto partecipante al quale il ritardo è imputabile ad assicurare la rimozione degli ostacoli al pieno adempimento entro un termine prefissato, ed indica, ove occorra, le modalità delle attività di cui è chiesto il compimento. Il soggetto o i soggetti interessati sono tenuti a far conoscere, entro il termine prefissato, all'Unità di coordinamento le iniziative assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti.
2. In caso di ulteriore inottemperanza o mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, l'Unità di coordinamento può stabilire la sospensione del programma e proporre la ridefinizione dell'accordo con conseguente, eventuale, riassegnazione dei fondi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-12