Art. 10

Costi e tempi degli interventi

In vigore dal 17 nov 1995
1. Gli elementi di costo, i tempi di realizzazione, le modalità di finanziamento, le fonti delle risorse devono essere dettagliatamente descritte nel "Quadro finanziario delle risorse" e nel "Piano generale di destinazione delle risorse". I due prospetti, costituenti parte integrante dell'atto di accordo, devono essere corredati dalle schede progettuali recanti ciascuna: a) il costo previsto del progetto; b) le modalità di finanziamento in anticipazione, in corso d'opera ed a saldo; c) l'inizio dell'attività di ricerca; d) i tempi necessari per conseguire gli obiettivi intermedi e finali; e) l'elenco dettagliato dei presupposti e delle condizioni per la realizzazione del progetto; f) ogni altro elemento di dettaglio da evidenziare.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-10

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