Art. 10
Costi e tempi degli interventi
In vigore dal 17 nov 1995
1. Gli elementi di costo, i tempi di realizzazione, le modalità di finanziamento, le fonti delle risorse devono essere dettagliatamente descritte nel "Quadro finanziario delle risorse" e nel "Piano generale di destinazione delle risorse". I due prospetti, costituenti parte integrante dell'atto di accordo, devono essere corredati dalle schede progettuali recanti ciascuna:
a) il costo previsto del progetto;
b) le modalità di finanziamento in anticipazione, in corso d'opera ed a saldo;
c) l'inizio dell'attività di ricerca;
d) i tempi necessari per conseguire gli obiettivi intermedi e finali;
e) l'elenco dettagliato dei presupposti e delle condizioni per la realizzazione del progetto;
f) ogni altro elemento di dettaglio da evidenziare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-10