Art. 7
Attuazione dell'accordo
In vigore dal 17 nov 1995
1. I soggetti partecipanti all'accordo di programma s'impegnano a:
a) curare puntualmente tutti gli adempimenti di ordine tecnico, amministrativo e procedurale onde assicurare alle iniziative di cui all' tempi rapidi di avvio, di completamento, di attuazione, ivi compresi quelli derivanti da necessità di pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni e quant'altro possa costituire presupposto o condizione perché le iniziative stesse siano portate a compimento;
b) fare ricorso agli strumenti amministrativi - ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca - o contrattuali che facilitino la realizzazione delle iniziative di cui all';
c) attuare, per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e con l'unità di coordinamento da istituirsi presso il Ministero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-7