Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 17 nov 1995
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto in particolare l', comma 3, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a più amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonché la promozione della coordinata attuazione;
Visto il successivo comma 4 del citato , che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell' della legge 9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato , la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-1