Art. 2

Definizione dell'accordo

In vigore dal 17 nov 1995
1. Per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università enti pubblici e privati, ed altri soggetti interessati, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, promuove la stipulazione di specifici accordi di programma volti alla coordinata attuazione delle azioni e delle iniziative che i singoli soggetti partecipanti s'impegnano a svolgere. 2. L'accordo attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, definisce le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi e inadempienze, l'eventuale revoca - totale o parziale - dei finanziamenti, nonché l'attuazione di procedure sostitutive.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1995-06-28;454#art-2

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