Art. 4

In vigore dal 2 ott 1993
1. Il laboratorio abilitato è tenuto a contrarre assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti alle operazioni di saggio. 2. La revisione degli accertamenti tecnici e delle analisi eseguiti dai laboratori abilitati è di competenza del laboratorio annesso all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Art. 4 Regolamento di attuazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. — Testo vigente | Portale Normativo