Art. 3
In vigore dal 2 ott 1993
1. La vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione metrica sui laboratori abilitati, previsti dall'art. 30, comma 2, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dall' della legge 4 giugno 1991, n. 188, sono volti, in particolare, a verificare l'osservanza da parte del personale delle seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
2. La Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in qualunque tempo, disporre ispezioni e controlli straordinari per accertare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-07-08;361#art-3