Art. 8

In vigore dal 2 ott 1993
1. Gli oggetti prelevati a norma degli articoli 66, 67 e 68 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, racchiusi in involucri garantiti da sigilli apposti dall'impiegato prelevante e dal proprietario dell'oggetto o da chi nell'occasione lo rappresenti, devono essere trasmessi dall'ufficio provinciale metrico all'ufficio di analisi che sarà indicato da istruzioni ministeriali, per l'esecuzione dei saggi. 2. Sono uffici di analisi gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi presso i quali è installato uno dei laboratori di saggio di cui all'art. 30, comma 1, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, o nell'ambito della cui provincia ha sede un laboratorio abilitato ai sensi dell' precedente. 3. La trasmissione può essere effettuata mediante consegna diretta da parte del personale dell'ufficio metrico, ovvero con pacco assicurato, sigillato con il bollo a stemma dell'ufficio metrico, per un valore concordato con l'imprenditore interessato, se quest'ultimo non preferisca provvedere direttamente alla sua consegna all'ufficio provinciale metrico competente. 4. Nelle istruzioni ministeriali di cui al comma 1 sono altresì fissate, secondo le prescrizioni dell'art. 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, le modalità per la restituzione degli oggetti prelevati e per la loro trasmissione dall'ufficio di analisi al laboratorio abilitato.
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