Art. 6

In vigore dal 2 ott 1993
1. Quando, dalle analisi eseguite in sede di saggio per conto di privati, si riscontri un titolo inferiore a quello impresso o dichiarato, il direttore del laboratorio abilitato deve darne immediata comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio metrico competente della provincia in cui ha sede il titolare del marchio di identificazione. L'Ufficio provvede ad espletare tempestivamente gli adempimenti ed i controlli previsti dall'art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46. 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 non si applica ai saggi richiesti dal produttore per il controllo della propria produzione.
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