Art. 2
In vigore dal 2 ott 1993
1. L'abilitazione è rilasciata in seguito all'esito positivo degli eventuali accertamenti che l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi ritenga necessari al fine di verificare i dati dichiarati nell'istanza, nonché l'idoneità a rilasciare le certificazioni sul titolo delle materie prime e degli oggetti in metallo prezioso con il grado di precisione previsti nei metodi ufficiali di analisi.
2. Il decreto di abilitazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'abilitazione è revocata in presenza di gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stata rilasciata. Durante l'accertamento delle inadempienze l'abilitazione può essere sospesa con provvedimento motivato del Ministro.
Storico versioni
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