Art. 1
In vigore dal 2 ott 1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dalla legge 4 giugno 1991, n. 188;
Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge n. 46 del 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni;
Sentiti i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del comitato centrale metrico espresso nell'adunanza del 14 gennaio 1992;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'ordinanza generale del 30 novembre 1992 dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all', comma 1, considerato il tenore letterale dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che parla di "aziende, gestioni o servizi speciali";
Ravvisata peraltro l'opportunità, in base al predetto art. 32, di dover integrare il termine "azienda" con la qualificazione "speciale";
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 175402 del 22 aprile 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'istanza per l'abilitazione ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, di cui all'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall' della legge 4 giugno 1991, n. 188, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata o da sua azienda speciale.
2. L'istanza deve essere corredata di adeguata documentazione comprovante:
- la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
- le dimensioni e le caratteristiche dei locali adibiti a laboratorio;
- l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione;
- il rispetto delle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-07-08;361#art-1