Art. 7

In vigore dal 2 ott 1993
1. Ai fini del prelevamento di cui all'art. 21, lettera a), della legge 30 gennaio 1968, n. 46, la scelta dei campioni in oro può essere effettuata anche in base ai risultati ottenuti da un accertamento preliminare del titolo eseguito con il metodo della pietra di paragone. 2. Nel caso di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi prodotti in serie, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi è fissato dalla tabella allegata al presente regolamento il cui adeguamento a nuove tecniche di prelievo può essere realizzato con apposito provvedimento della direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
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